di spettatori ed ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere alcuni suoi
sostenitori, collocati nel settore dello stadio “secondo anello della curva nord” , rivolto a due
calciatori della squadra avversaria , al 15° del primo tempo, al 10° ed al 15° del secondo tempo,
grida e cori espressivi di discriminazione razziale (artt. 11, n, 3, e 18, comma 1 lettera e CGS);
per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di
luce-laser verso l’Arbitro ed in calciatori della squadra avversaria, nonostante l’invito
ripetutamente radio-diffuso a desistere da tale riprovevole comportamento (art. 14 commi 1 e 2
CGS; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lettere b) ed e) CGS; per avere la Società
concretamene cooperato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza); per avere
infine suoi sostenitori , nel corso dell’intervallo, esposto uno striscione dal contenuto insultante
nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria (art 12, numero 3 CGS; sanzione attenuata
ex art. 13, comma 1, lettere b) ed e) CGS; per avere la Società concretamene cooperato con le
Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza).
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti; per avere, inoltre, suoi
sostenitori, al 25° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; entità della
sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere alcuni petardi; sanzione attenuata ex
art. 13, comma 1 lettera b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) e e)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato un bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in
relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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