accesso numerosi fumogeni e fatto esplodere due petardi nel proprio settore e, al 41° del primo
tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco in direzione di un gruppo di Vigili del
Fuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
fatto esplodere un petardo ed acceso otto bengala nel proprio settore e lanciato sul terreno di
giuoco un accendino; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere, suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo,
lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione
attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso nel proprio settore sette fumogeni e fatto esplodere tre petardi; sanzione attenuata ex art.
13 lettere b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. SASSUOLO per avere un suo sostenitore, al 33° del secondo
tempo, lanciato una scarpa sul terreno di giuoco, determinando una breve interruzione della gara;
sanzione attenuata ex. art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la
Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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